Anno XX, n. 225
novembre 2024
 
Questioni di editoria
Tutela per creatività
e opere dell’ingegno
Da Arduino Sacco, un manuale
che spiega il diritto d’autore
di Antonietta Zaccaro
La legge sul diritto d’autore: ogni scrittore, o aspirante tale, deve sapersi districare nella giungla di commi, sezioni, capi e articoli della legge 633 dell’aprile 1941. Ma il suddetto scrittore dovrebbe, prima di iniziare a scrivere il suo testo, iscriversi all’università e frequentare il corso di laurea in Giurisprudenza, altrimenti non sarà neanche lontanamente capace di venire a capo di ciò che la legge tutela.
In suo aiuto arriva Eleonora Alessio, esperta della materia, con il suo saggio Il diritto d’autore per tutti (Arduino Sacco editore, pp. 144, € 15,00) un manuale indispensabile per capire la legge 633, spiegata e analizzata in ogni sua parte.

Titolo I: disposizioni sul diritto d’autore
Il testo della legge si apre con la descrizione di ciò che significa “diritto d’autore”; infatti l’articolo 1 dice che vengono protette le opere frutto dell’ingegno di una persona, siano esse appartenenti «alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione». Dunque il concetto su cui si fonda la legge è quello di “creatività” legato a diversi ambiti: libro, film, opera d’arte, bozzetto pubblicitario, articolo di giornale. Insomma qualsiasi azione creativa che sia originale, quindi scaturita dall’ingegno umano, di un singolo o di una collettività, è degna di essere tutelata. Un autore entra nel circuito della tutela del diritto con la creazione dell’opera, senza sottoscrivere nessun atto formale, tuttavia gli viene legalmente riconosciuta la paternità soltanto se indicato come autore nelle forme d’uso dell’opera medesima e «salvo prova contraria». È eventualmente obbligo di chi contesta la qualità di autore fornire le prove di quanto afferma. Se un’opera risulta anonima (o pseudonima, fatti salvi alcuni casi in cui l’attribuzione dello pseudonimo sia palesemente nota), infatti, è legittimo che chiunque ne rivendichi la paternità (articoli 6-9).
Il Capo III è certamente la parte della legge di maggiore interesse per un autore, e certo la più complessa da sciogliere; infatti regola il contenuto e la durata di tale diritto, la riproduzione delle opere e gli aspetti economici.
L’autore ha il diritto esclusivo di usufruire economicamente dei ricavati dell’opera e solo lui può autorizzarne la distribuzione. Ancora «l’autore è in possesso di una serie di altre facoltà denominate diritti morali e regolamentate agli articoli da 20 a 24 della presente legge». Una delle più importanti è quella relativa alla difesa della propria reputazione: l’autore può infatti opporsi a qualunque modificazione della propria opera, anche dopo la cessione del diritto di utilizzazione, nel caso in cui tale modifica infici il suo onore.
Per quanto riguarda la durata, bisogna distinguere tra diritto di utilizzazione economica, che ha dei limiti temporali, e diritto morale, che è illimitato. La durata normale dei diritti di utilizzazione economica è «per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte (articolo 25)».
Dall’articolo 33 a 64-quinquies sono regolate le utilizzazioni economiche delle varie tipologie di opera, da quella cinematografica alle banche dati. Gli articoli da 65 a 71 elencano tutte le limitazioni ed eccezioni a cui il diritto d’autore è sottoposto.

Titolo II: disposizioni sui diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore
Accanto al diritto d’autore esistono «una serie di diritti vicini attribuiti a chi, con la sua attività d’impresa e con la propria creatività, interviene sull’opera stessa». Questi diritti sono presentati negli articoli da 72 a 101. Il primo articolo definisce il ruolo del riproduttore fonografico, cioè colui che modifica in voci e suoni un’opera: egli ha il diritto esclusivo di riprodurlo e di distribuirlo. A lui corrispondono una serie di diritti connessi, quali il noleggio o il prestito dell’opera filmica. Per la riproduzione via etere esiste l’articolo 79, secondo il quale coloro che fanno uso di questa attività sono i soli a poter autorizzare la fissazione delle proprie immagini via radio e televisione. Anche gli attori e gli artisti che contribuiscono alla riproduzione delle opere di ingegno sono tutelati da alcuni diritti, quali quello di veder pubblicato il proprio nome. Segue, dall’articolo 85-quater al 99, l’elenco dei diritti di cui gode ogni tipologia di opera d’ingegno: dall’edizione critica di pubblico dominio, alle opere teatrali, e ancora le fotografie, il ritratto, la corrispondenza epistolare e le opere di ingegneria. L’articolo 100 protegge il titolo dell’opera e la rubrica giornalistica. Il contenuto di tale rubrica è tutelato dagli articoli 101 e 102 «in quanto opera letteraria di carattere creativo». Il titolo II-bis riguarda i diritti del costitutore di una banca dati, quelli dell’utente e le varie tecnologie atte a proteggere la banca dati (articoli da 102-bis a 102-quinquies).

Titolo III: disposizioni comuni
Questa sezione della legge contiene alcune norme che regolano la pubblicità e il deposito dell’opera (articoli da 103 a 174). Gli articoli da 107 a 114 regolano la trasmissione dell’opera: i diritti (in caso di autore minorenne, questi sono affidati a chi ne ha la potestà genitoriale, fino al compimento del suddetto del sedicesimo anno d’età) possono essere ceduti, venduti, acquistati, acquisiti o trasmessi; in caso di morte dell’autore questi passano agli eredi che li amministrano per tre anni.
Dagli articoli 118 a 141 la legge si sofferma sui vari tipi di contratto ai quali può essere vincolata un’opera: il contratto di edizione, nel quale l’autore concede a un editore il diritto di pubblicare la sua opera, che può essere per edizione o a termine. Nel primo caso l’editore è autorizzato a stampare un dato numero di edizioni, nel secondo caso egli ha libertà di decidere il numero di edizioni da stampare, che non può comunque essere inferiore al numero minimo stabilito dal contratto; entrambi i tipi di contratto hanno la durata massima di vent’anni. Dall’articolo 125 a 131 sono elencati i diritti e i doveri delle due parti in causa, quindi l’autore e l’editore, quali l’obbligo da parte dell’autore di rispettare i termini di scadenza concordati e quello da parte dell’editore di far pervenire all’autore il compenso pattuito da contratto. Il diritto di ritiro dell’opera dal commercio è sancito dagli articoli 142 e 143: «poiché i motivi del ritiro riguardano strettamente l’autore, tale diritto è personale e intrasmissibile».
Negli articoli da 156 a 174 sono stabilite le sanzioni civili e penali in caso di mancata osservanza della legge 633. Le prime riguardano le azioni a tutela dei diritti di utilizzazione economica e la difesa dei diritti morali; le seconde riguardano le varie ipotesi di reato contro il diritto d’autore, perseguibili previa denuncia alle autorità competenti. Il titolo IV riguardava il diritto demaniale, cioè la possibilità da parte dello stato di entrare in possesso di opere ormai in disuso; questo diritto è stato, però, abrogato.

Titoli V-VI-VII-VIII: la Siae
«Il diritto esclusivo dell’autore di sfruttare economicamente la propria opera o di autorizzare terzi a farlo è un elemento fondamentale del diritto d’autore», ma non sempre l’autore è in grado di usufruire di questo diritto. Per ovviare a queste difficoltà è stata creata la Siae (Società italiana degli autori ed editori), che ha come principale funzione quella di intermediario che «si esplica nella concessione di licenze e di autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate e la percezione dei proventi con relativa ripartizione tra gli aventi diritto». L’iscrizione a questa società è volontaria, quindi, lungi dall’avere il monopolio, si limita a gestire i diritti di chi ne fa parte. Non è nei suoi compiti il giudicare, esaminare o divulgare le opere, ma detiene un diritto esclusivo sulla trasmissione via cavo. Lo stato ha affidato alla Siae il compito di contrassegnare le opere con un talloncino da applicare sull’involucro esterno della confezione, così da garantirne l’autenticità, per contrastare il fenomeno della pirateria. Anche questa azione, comunque, che ha ovviamente un costo a carico dell’autore e/o dell’editore, è del tutto volontaria e non assolutamente obbligatoria. Tale lavoro, con analoga e spesso anche maggiore efficacia (vista la staticità operativa della Siae), viene svolto anche dalle agenzie letterarie.
Esiste poi il Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore (titolo VII, articoli 191-195), un organo istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri che «ha il compito di esprimere pareri attinenti alla materia».
Scorrendo le pagine del libro ci si chiede se effettivamente siano necessarie tutte queste indicazioni per regolare un diritto, quello d’autore, che dovrebbe essere semplicissimo da rispettare. «Ci si domanda perché non siano state usate parole più semplici, espressioni alla portata di tutti?». Ci si rende conto di come, alcune volte, la burocrazia potrebbe essere semplificata utilizzando le semplici norme del vivere comune.
Un libro di estremo interesse, dunque. Peccato, però, che leggendolo ci si imbatta in numerosi errori tecnico-editoriali...
Arduino Sacco è un editore noto per l’aiuto che fornisce agli autori, soprattutto quelli esordienti o comunque non ancora affermati; forse, alle volte, dovrebbe avere più cura nella pubblicazione dei suoi libri.

Antonietta Zaccaro

(direfarescrivere, anno VII, n. 63, marzo 2011)
 
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