La rivoluzione dei sistemi informatici, il boom di Internet, le nuove tecnologie sono ormai diventati strumenti indispensabili nella odierna «Società globale dell’informazione». L’utilizzo di supporti multimediali interessa, particolarmente, il settore della comunicazione e, in quanto facente parte di esso, l’editoria che, conformandosi all’evoluzione tecnologica degli ultimi anni, ha saputo anche “reinventarsi”.
L’Information technology ha condizionato la nascita di nuovi media che sono sempre in continua e “frenetica” espansione, trasformando l’intero sistema delle telecomunicazioni. I cambiamenti hanno destato, pertanto, l’interesse dello stato che ha promulgato nuove leggi o disposizioni normative ad integrazione di quelle precedenti riguardanti l’editoria. Ed è su questo sfondo che si colloca il testo Lineamenti di legislazione editoriale. La disciplina normativa di un settore in evoluzione tecnologica (Centro di documentazione giornalistica, pp. 192, € 18,00).
Quest’opera di Alfonso Contaldo, ricercatore presso l’Università “La Sapienza” di Roma nonché avvocato e giornalista, rientra nella collana Journalism and Communication Tools del centro suddetto e vuol essere uno strumento di aggiornamento adeguato per chiarire come le moderne tecnologie abbiano imposto nuovi schemi di riferimento alle professioni dell’informazione e della comunicazione.
«Dal piombo al chip»
Può Internet aver cambiato radicalmente il settore delle telecomunicazioni? «In tutto il mondo le tecnologie dell’informazione stanno generando una nuova rivoluzione che si annuncia fin d’ora non meno importante e portatrice di conseguenze più significative di quelle dei secoli passati».
Il world wide web ha permesso a chiunque di connettersi alla rete e diffondere contenuti, ciò ha condizionato l’editoria che, per non essere “fagocitata” dal fenomeno, ha dovuto inglobare Internet come una branca di un sistema integrato di telecomunicazioni. Di qui la necessità di disciplinare le reti poiché in questa dimensione di rinnovamento mutano anche le «coordinate giuridiche».
L’analisi della normativa editoriale da parte dell’autore è tracciata nel primo capitolo del libro e si focalizza sulle disposizioni della legge 7 marzo 2001 n. 62 recante Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981 n. 416. La principale caratteristica di queste disposizioni è la completezza. L’autore evidenzia come sin dall’art. 1 si faccia preciso riferimento all’editoria on line con una nuova definizione di prodotto editoriale.
Viene considerato tale quello «realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico». Questo cambiamento sconvolge la realtà imprenditoriale interessando l’intero ciclo produttivo, dalla creazione del prodotto sino alla diffusione degli stampati.
Si impone un mutamento anche del concetto stesso di impresa editoriale: nell’art. 2 della legge si evidenzia, infatti, come «L’esercizio dell’impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonché alle società costituite [...] il cui oggetto comprenda l’attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l’attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all’informazione e alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime».
L’autore completa la prima parte della sua pubblicazione delineando i criteri e le fasi per iscriversi al Registro per gli operatori della comunicazione, che costituisce un obbligo per imprese editrici, agenzie di stampa e «soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale che pubblicano con regolare periodicità una o più testate giornalistiche in formato elettronico e digitale» (delibera 236/01/Cons). Contaldo spiega, inoltre, quali sono le regole relative a benefici ed incentivazioni, delineando le procedure di ammissione a questi finanziamenti e le agevolazioni tariffarie e fiscali per l’editoria.
Editoria elettronica: definizione
Nella seconda parte del volume Contaldo si addentra nell’argomento dell’editoria elettronica avvalendosi della collaborazione di Stefano Valentino, direttore del settimanale Europ@News.
La divulgazione del pensiero non è più esclusiva della carta stampata, ma può avvenire anche attraverso supporti multimediali. L’autore chiarisce come «l’editoria on line, che poteva apparire fino a qualche anno fa come una possibilità remota di evoluzione, attualmente è uno degli impieghi più diffusi per quanti ricorrono ad Internet per fare la propria attività editoriale». Quindi per editoria elettronica si intende ogni attività informatica a sostituzione o integrazione di quella tradizionale, e rientrano in suddetta categoria le opere distribuite «attraverso l’uso di linee telefoniche satellitari e cavi a fibre ottiche, ed anche tutto ciò che viene trasmesso e diffuso attraverso Internet».
Copyright e creatività nel web
Nell’editoria classica due importanti aspetti sono la tutela del diritto d’autore e la creatività, intesa come libera espressione di un individuo.
Che funzione rivestono nel web? Per quel che riguarda il copyright, Contaldo fa riferimento alla direttiva 96/9/Ce riguardante la protezione giuridica delle banche dati, comprese quelle elettroniche: l’art. 1 definisce «la banca dati una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo». In base a ciò la legge del 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore resta il punto di riferimento sia ai fini di un’eventuale acquisizione di diritti da parte di un editore, sia per la riproduzione di brani o parti di opere per cui restano sempre necessari l’indicazione della fonte e il nome dell’autore.
Ad ogni modo, nell’editoria multimediale è consentito l’utilizzo di frammenti di opere tutelate rispettando tre finalità: critica, discussione, insegnamento, e in quest’ottica non è necessario intraprendere eventuali trattative per l’acquisto di diritti.
Riguardo all’aspetto “creativo” un prodotto multimediale finito non è diverso da un prodotto tradizionale, se questo è considerato come la somma di diversi “ingegni”. Ad esempio in un sito web vi sono testi scritti, immagini, suoni ed animazioni: in questo caso il legislatore (direttiva 96/9/Ce) considera la creatività dell’opera multimediale che si contraddistingue per l’elemento “ordinativo ed organizzativo”.
Bruno Cairo
(direfarescrivere, anno V, n. 39, marzo 2009) |