Anno XX, n. 225
novembre 2024
 
Questioni di editoria
A tutela dell’ingegno
vige il diritto d'autore
La normativa statale, il contratto:
i termini, le condizioni specifiche
di F. Mazza e G. Luisi
Il diritto d’autore è quel diritto che l'ordinamento dello stato riconosce a chi realizza un’opera dell’ingegno a carattere creativo. La normativa vigente in Italia si basa sulla Legge 22 aprile 1941 n. 633. a cui però sono state apportate in seguito diverse aggiunte, modifiche e integrazioni, anche in base alle direttive volute dall’Unione europea, al fine di creare una legge uniforme per tutti gli stati membri.
La legge protegge e tutela qualsiasi opera dell’ingegno, come si legge nei primi due articoli:
Art. 1 – Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione [...].
Art. 2 – In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della cultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all’industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate;
5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore [...].

La tutela morale dell’autore
Inoltre la legge protegge e tutela il diritto morale dell’autore:

Art. 20 – Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tutelato è soprattutto il diritto patrimoniale sull’opera che dura fino alla morte dell’autore e ancor dopo, fino al termine fissato dalla legge (inizialmente fino a 50 anni dopo la morte, ma successivamente la durata è stata modificata).
Scaduto il termine, l’opera entra nel pubblico dominio e tutti possono usufruirne. Nel caso dei libri, allo scadere del diritto d’autore, chiunque potrà pubblicare il testo senza pagare nulla.
In Italia la Siae (Società italiana degli autori ed editori) è l’ente di diritto pubblico preposto alla protezione e al controllo dell’esercizio del diritto d’autore.
I principi generali di questo non sono, ovviamente, soggetti a modifiche, mentre alcuni dettagli vengono stabiliti nel contratto stipulato tra autore ed editore, fra editore e traduttore.
Il diritto d’autore può anche essere ceduto: un editore di un paese, infatti, può cedere i diritti di un libro ad un editore di un altro paese e viceversa. In questo caso si parla di importazione/esportazione dei diritti di traduzione.

Il contratto
Prima della pubblicazione del libro, tra autore ed editore viene firmato un contratto o un accordo. In genere ogni casa editrice ha i propri modelli contrattuali, ma, che siano più o meno elaborati, tutti servono per garantire e tutelare entrambe le parti.
I punti principali che vengono elencati nei contratti di accordo editoriale sono i seguenti:
- il capitale versato dall’autore (nel caso l’autore contribuisca di tasca propria alla realizzazione del libro);
- l’impegno dell’autore a cedere la proprietà letteraria dell’opera per tutto il periodo della vigente legge sul diritto d’autore (i tempi, con un accordo privato, possono anche restringersi rispetto al limite massimo);
- il titolo del libro, il numero di cartelle dattiloscritte e il numero di battute complessive;
- se previsto dall’accordo e se l’opera lo richiede, l’autore si impegna a consegnare all’editore l’indice dei nomi (corredato da dati anagrafici e da altre informazioni) e l’indice dei luoghi. Nel caso di volumi illustrati, l’autore s’impegna a consegnare, insieme al testo, anche le immagini con le dovute didascalie;
- la tiratura della prima edizione;
- il numero di copie in omaggio che riceverà l’autore;
- la percentuale che l’editore si impegna a versare all’autore per la cessione per ogni copia venduta;
- il formato del libro e il tipo di carta da utilizzare;
- l’autore potrebbe anche impegnarsi a non pubblicare con altri editori libri che fanno concorrenza;
- lo sconto che l’autore avrà sulle copie da lui acquistate.

In genere esistono contratti più semplici e con meno voci, ma anche più elaborati: saranno autore ed editore a scegliere quale formula usare, in base anche alla necessità dettata dall’opera stessa.

Fulvio Mazza e Germana Luisi

(Pur in stretto ambito di collaborazione, la parte introduttiva è da attribuirsi a Germana Luisi, il primo e il secondo paragrafo sono da attribuirsi a Fulvio Mazza).

(direfarescrivere, anno III, n. 15, maggio 2007)
 
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