Anno XX, n. 225
novembre 2024
 
Questioni di editoria
Sì all’equo compenso
per i contenuti online
Finalmente arriva la direttiva Ue
su copyright e mediatori del web
di Alessandro Milito
Il tormentato percorso della direttiva europea sul diritto d’autore è finalmente concluso: il 4 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che recepisce la normativa Ue sul copyright. Un passaggio a lungo atteso, che è già costato all’Italia una procedura di infrazione: il recepimento, infatti, era previsto per il 7 giugno. Un adempimento tardivo, passato per lo più in sordina. Come spesso accade per le direttive Ue, anche quelle in grado di incidere profondamente nella vita di tutti i cittadini, il decreto emanato dal Governo non è stato accompagnato da una pubblicizzazione e da un dibattito degni di questo nome.
Eppure si tratta di norme che riscrivono il rapporto tra autori, piattaforme e servizi online aggregatori di notizie. Regole a lungo attese dai creatori di contenuti troppo spesso penalizzati ed ingiustamente (non) retribuiti.

Un mercato da regolare nell’era digitale
Si è scritto tanto su come Internet abbia rivoluzionato il modo di creare e fruire di contenuti di ogni tipo: dall’articolo di giornale al nuovo singolo musicale, dal film all’enciclopedia, dal videogioco al libro universitario e tanto altro ancora. Le praterie sconfinate del web continuano ad ospitare miliardi di contenuti alla portata di pochi click. Tuttavia, all’immediatezza e alla facilità di fruizione non sempre si è accompagnata una pari cura per la provenienza del contenuto e, soprattutto, per la sua paternità.
Se in un primo momento i principali nemici del copyright erano rappresentati dai vari canali di pirateria, oggi è il potere economico e mediatico delle grandi piattaforme del web a entrare in conflitto con i diritti degli autori.
La possibilità di accedere facilmente ad articoli, se non a vere e proprie edizioni integrali di riviste e giornali, o di fruire di rassegne stampa eccessivamente ricche e dettagliate, costituisce una minaccia potenzialmente letale per un settore già in grave difficoltà. A ciò si aggiunge il ruolo dei giganti del web come Alphabet (la società proprietaria di Google e YouTube) e dei social network, nella loro duplice veste di piattaforme che ospitano e forniscono contenuti digitali. Naturalmente si tratta di un contesto inimmaginabile per il legislatore del 1941, l’anno della legge italiana sul diritto d’autore. Uno scenario che si fa ancora più complesso se rapportato al livello europeo, con un mercato potenzialmente enorme ma disciplinato da 27 normative differenti sul diritto d’autore: una debolezza che i giganti del web, quasi interamente statunitensi, utilizzano per far valere il loro strapotere contrattuale.
Sono questi i presupposti per la direttiva Ue 2019/790 sul diritto d’autore, già analizzata da Michela Mascarello su Direfarescrivere in questo articolo e il decreto legislativo di recepimento emanato, con ritardo, dal Consiglio dei ministri il 4 novembre.

Il riconoscimento di un compenso adeguato e proporzionato
La nuova normativa prevede che gli editori, sia in forma singola che associata, abbiano diritto al riconoscimento di un equo compenso per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico. Il compenso dovrà essere corrisposto dai prestatori di servizi della società dell’informazione, incluse le imprese di media monitoring e rassegna stampa.
Servizi aggregatori di notizie come Google News potranno continuare ad ospitare – e diffondere – i contributi e gli articoli dei giornalisti, ma a quest’ultimi dovrà essere riconosciuto un compenso adeguato all’utilizzo delle proprie pubblicazioni.
Tale principio ha carattere generale: infatti la direttiva e il decreto legislativo, pur dedicando diverse disposizioni alle opere giornalistiche, estendono il diritto all’equo compenso a tutti gli autori, artisti, interpreti ed esecutori. L’Unione europea e lo Stato intervengono direttamente per sostenere la parte contrattuale tradizionalmente più debole, stabilendo il principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale ed effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è delegata ad adottare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, un regolamento che definisca i criteri per la determinazione dell’equo compenso. La stessa autorità garante viene investita del ruolo di mediatore tra le parti: qualora queste non dovessero raggiungere un accordo sulla definizione del compenso, spetterà all’autorità far loro una proposta e, in caso di nuovo diniego, definire la remunerazione dovuta.
Inoltre, vengono stabiliti obblighi di pubblicazione e trasparenza in capo ai prestatori di servizi della società dell’informazione. Questi saranno obbligati a mettere a disposizione tutti i dati necessari per determinare l’equo compenso. Per intenderci: Facebook o Google News dovranno fornire, su richiesta dell’autore ed entro trenta giorni, tutti i dati relativi alle visualizzazioni dell’articolo e del contenuto da loro ospitato. Non solo: essi saranno tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie per quantificare quanto e come il contributo dell’autore è stato utilizzato, diffuso e monetizzato.
La conoscenza dei dati è potere: il legislatore europeo ne è consapevole e, proprio per questo, prevede un obbligo di trasparenza rinforzato. Quali saranno i risultati concreti di questa previsione, e le resistenze alla sua concreta attuazione, ancora non è dato saperlo. Di certo il Governo italiano sembra volersi impegnare seriamente, investendo ancora una volta l’Agcom della verifica del rispetto degli obblighi di informazione.
Alle norme a tutela del copyright si affiancano le disposizioni che specificano le eccezioni in cui questo è escluso. Un’operazione altrettanto importante, per contemperare al meglio due esigenze meritevoli di tutela: il diritto d’autore e la libera circolazione delle idee e delle informazioni, per adattare entrambe al contesto digitale e consentire il loro l’utilizzo online. È stato ulteriormente chiarito quando è ammessa l’estrazione di testo o di dati per fini di ricerca scientifica, così come è stata definita la nozione degli snippets giornalistici: trattasi degli estratti brevi di pubblicazioni giornalistiche che non dispensano dalla necessità di consultazione dell’articolo integrale. È su questa definizione che si basa il bilanciamento tra il servizio degli aggregatori di notizie (come il già citato Google News) e il diritto d’autore da riconoscere e ricompensare adeguatamente.

Soddisfazione dall’industria creativa e necessità di vigilare in futuro
Il recepimento della direttiva è stato accolto con grande favore dai rappresentanti del settore. Dalla Siae all’Aie (Associazione italiana editori), dalla Fapav (Federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali) all’Eco della Stampa e tanti altri, è unanime la soddisfazione per un intervento evidentemente non più rinviabile e largamente atteso. «Senza il gesto creativo, non c’è contenuto: di questo bisogna tener conto lungo tutta la filiera del settore, tanto più considerando il notevole salto tecnologico conosciuto negli ultimi anni. Il valore autoriale, così come quello degli artisti interpreti ed esecutori, deve essere difeso, anche attraverso una maggior trasparenza da parte delle piattaforme digitali dell’utilizzo dell’opera creativa» ha affermato il Ministro della Cultura Dario Franceschini, a cui si è aggiunto il Sottosegretario all’Editoria Giuseppe Moles: «abbiamo affermato un principio sacrosanto, le imprese editoriali devono ricevere un equo compenso per gli articoli di carattere giornalistico caricati sul web».
Toni trionfalistici a parte, in certa misura giustificati dalla potenziale rilevanza dell’intervento normativo, non resta che adottare il sano scetticismo a cui ogni cittadino deve ricorrere dopo l’approvazione di una nuova normativa. Un atteggiamento vigile e attento sulla corretta interpretazione ed attuazione dei principi enunciati che, specie in questo settore, sono di vitale importanza per il mantenimento di una industria fondamentale per il Paese ed il suo stato di salute culturale.
L’Agcom avrà il compito, trascorsi due anni dall’entrata in vigore delle disposizioni, di redigere una relazione sull’applicazione della normativa introdotta. Non ci resta che attendere fiduciosi e pretendere per gli autori, in ogni sede e di fronte ad ogni controparte, il riconoscimento di un compenso adeguato e proporzionato.

Alessandro Milito

(direfarescrivere, anno XVII, n. 191, dicembre 2021)
 
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