I non praticanti iscritti all’Albo
possono fare l’esame di stato
di Francesco Toniarini
I pubblicisti che svolgono attività giornalistica in forma prevalente e che risultano titolari di rapporti collaborativi regolari e retribuiti con periodici e quotidiani stampati, audiovisivi, telematici e con uffici stampa, possono diventare professionisti. Lo garantisce il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti: considerando, infatti, che per loro non è facile ottenere il praticantato aziendale, è stata vagliata una strada “alternativa” – detta “ricongiungimento” – che permette di accedere all’esame di stato.
Questo iter «lineare e trasparente […] costituisce un percorso transitorio di accesso all’esame di idoneità professionale per un arco temporale, regolato da precise norme» (cfr. (www.formazionegiornalisti.it/site/ricongiungimento). Giuridicamente, il ricongiungimento «si inserisce nel solco dei criteri interpretativi dell’art. 34 della legge 69/1963 sull’iscrizione al registro dei praticanti». Non è, quindi, né una sanatoria, né un sostituto dei canali di accesso tradizionali e non confligge con le norme di riconoscimento dei pubblicisti in vigore nei singoli ordini regionali.
Chi può richiedere il ricongiungimento
Il ricongiungimento può essere richiesto dal pubblicista interessato all’Ordine regionale di sua appartenenza entro il 31 dicembre 2016. Per farlo è necessario:
essere iscritti all’elenco da almeno 5 anni alla suddetta data;
aver esercitato attività giornalistica retribuita in maniera sistematica e prevalente per almeno 36 mesi nel quinquennio precedente, di cui 18 nell’ultimo triennio;
poter mostrare la documentazione fiscale (Cud o dichiarazione dei redditi) in grado di attestare il/i rapporto/i professionale/i giornalistico/i nel periodo di riferimento;
aver svolto attività giornalistica e avere una posizione contributiva regolare;
essere in grado di dimostrare l’esistenza di un reddito professionale indicativamente equiparabile alla metà del minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio, come stabilito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico (Ccnlg);
poter consegnare all’Ordine regionale, entro la suddetta data, una relazione sull’attività realizzata per ogni testata (comprendente scritti e/o fotografie e/o video e/o audio per giornali cartacei e/o on line, per radio e/o tv, lavoro di desk, comunicati per ufficio stampa) che sia confermata sotto la propria responsabilità dal direttore o da un iscritto all’ordine.
Come funziona
I requisiti vengono verificati dall’Ordine regionale e, se il pubblicista ne è in possesso, gli è permesso iscriversi al corso telematico per il riconoscimento del praticantato giornalistico e l’accesso all’esame di idoneità professionale.
Il tirocinio pratico, che le norme sul praticantato prescrivono, si considera assimilato mediante lo svolgimento dell’attività giornalistica prevista dai requisiti; quello teorico – necessario per l’ottenimento delle basi culturali, giuridiche e deontologiche della professione – è, invece, garantito dal corso on line. Quest’ultimo ha una durata di 40 ore, permette il conseguimento di crediti formativi e prevede una prova finale, il cui superamento costituisce titolo, con decorrenza retroattiva di 18 mesi, all’iscrizione nel Registro dei praticanti. Al corso telematico si aggiunge un programma, definito e certificato dall’Ordine regionale, di 8 ore di aula, propedeutico all’esame di idoneità professionale.
Sette domande a Marco Barabanti Giornalista e coordinatore del gruppo di lavoro “Pubblicisti e ricongiungimento” dell’Ordine dei giornalisti.
1. Qual è la differenza tra il ricongiungimento e il praticantato d’ufficio?
La differenza principale consiste nel fatto che il praticantato d’ufficio in genere presuppone una prestazione continuativa tesa all’apprendimento della professione (non si richiede la previa iscrizione all’Elenco dei pubblicisti da almeno un quinquennio), mentre nel ricongiungimento ciò che si rileva non è l’apprendimento ma che da tempo venga svolta un’attività giornalistica in via prevalente da cui si trae il proprio reddito.
2. Per quanto riguarda la transitorietà del percorso di ricongiungimento, avrà una scadenza o sarà indeterminato, entrando a buon diritto nella gamma delle possibilità di ottenimento del titolo insieme alle scuole e al praticantato canonico?
La scadenza della procedura è prevista per il 31 dicembre 2016, e si rinnoverà di anno in anno.
3. I 36 mesi nel quinquennio e i 18 nel triennio di attività giornalistica devono essere continuativi?
No, non è necessario.
4. Questa opportunità vale anche per i direttori responsabili delle testate? Per loro l’iter è lo stesso?
I requisiti sono uguali per tutti, indipendentemente dai ruoli: non vi è un percorso specifico per i direttori di testata.
5. Ci sono dati sul numero medio annuo di pubblicisti che hanno beneficiato del provvedimento fino a oggi?
Sono più di 200 i giornalisti che fino a oggi si sono presentati all’esame di idoneità professionale a seguito dell’iter di ricongiungimento.
6. La crisi del settore editoriale degli ultimi anni ha aumentato il numero di colleghi che non riescono a ottenere un praticantato?
Sì, i praticantati tradizionali sono ormai una minoranza.
7. La preparazione per l’esame è la stessa prevista dagli altri itinera o è differente?
L’esame è uguale per tutti, solo che per i “ricongiunti” non è previsto il corso di preparazione seguito dai praticanti, in quanto assorbito dal corso on line specificatamente destinato al ricongiungimento.
Altre informazioni utili
Come può ottenere il ricongiungimento chi lavora presso un ufficio stampa?
Deve presentare, come indicato nella delibera del Consiglio nazionale del 18 dicembre 2013, i comunicati redatti per un ufficio stampa aventi le caratteristiche di professionalità e di continuità (www.odg.it/content/decisione-cnog-18-dicembre-2013).
Per quanto riguarda le collaborazioni presso gli uffici stampa, occorre che l’ufficio stampa sia registrato come testata giornalistica?
Non è previsto che la pubblicazione debba essere registrata.
Quale tipologia di testata giornalistica è idonea ai fini del ricongiungimento?
Qualsiasi testata che abbia i requisiti di legge può essere definita giornalistica ed essere idonea ai fini del ricongiungimento, eccetto le pubblicazioni da Elenco speciale.
Anche attraverso le testate regolarmente registrate al tribunale e con un direttore responsabile, si può chiedere il ricongiungimento oppure è necessario che la redazione sia composta da quattro giornalisti professionisti redattori ordinari se si tratta di quotidiani, e sei se si tratta di periodici (art. 34 della legge 69/1963)?
No, per il ricongiungimento non è necessario che ci siano questi requisiti.
“Ricongiungimento” è la stessa cosa di “regolarizzazione”?
No, perché, come accennato in apertura, il ricongiungimento non è una sanatoria, ma una modalità transitoria di accesso alla professione regolata da precise disposizioni, che si inserisce nel solco dei criteri interpretativi dell’art. 34 della legge 69/1963 sull’iscrizione al Registro dei praticanti.
Esistono dei moduli uguali per tutta Italia da compilare e dove si possono trovare? Presso gli ordini regionali o nel sito dell’Ordine nazionale?
Non esiste una modulistica predefinita. I Consigli regionali dell’Ordine possono chiedere che le domande siano presentate tramite appositi modelli. In ogni caso, la documentazione deve rispettare le caratteristiche indicate nella delibera.
Che differenza c’è tra la legge 150 e il ricongiungimento?
Il ricongiungimento è una modalità di accesso alla professione, mentre la legge 150/2000 detta la disciplina dell’attività di comunicazione e informazione nella Pa.
Quale documentazione fiscale viene richiesta?
Vengono richiesti il Cud, la dichiarazione dei redditi e ogni altra documentazione da cui si rilevi il reddito giornalistico realizzato.
Si deve avere un contratto con l’editore e di che tipo?
Si deve produrre ogni documentazione utile a dimostrare la collaborazione professionale nel periodo interessato. Non esiste un particolare contratto di riferimento.
Per quanto scontato, se alla data del primo pagamento non si risultava ancora iscritti all’Elenco dei pubblicisti, da quando decorre il periodo utile per il ricongiungimento?
La documentazione giornalistica e fiscale/retributiva deve riferirsi al periodo successivo all’iscrizione all’albo e, pertanto, i pagamenti utili sono solo quelli successivi all’iscrizione nell’Elenco dei pubblicisti.
Vi è un’età minima o massima per fare la richiesta?
Non vi sono limiti di età ai fini del ricongiungimento.
Bisogna essere iscritti e da quando all’Inpgi 2?
Trattandosi di compensi giornalistici, occorre dimostrare che vi sia una posizione contributiva Inpgi. Una valutazione diversa può riguardare gli uffici stampa privati e alcuni casi di uffici stampa pubblici non ancora conformi alle disposizioni della legge 150/2000.
Il pubblicista che non abbia una collaborazione sistematica può accedere lo stesso al ricongiungimento?
No, la collaborazione giornalistica deve avere carattere di sistematicità e non deve essere saltuaria.
Le modalità del ricongiungimento sono identiche per chi lavora nelle televisioni, nelle radio private o nelle agenzie di stampa?
Sì, quella che varia è solo la tipologia del supporto documentale allegato a sostegno della domanda.
Come verrà calcolata la scadenza delle domande fino al 2016? Si deve considerare la data di presentazione della domanda entro il 31 dicembre 2016 o la maturazione del termine di 36 mesi di attività giornalistica di collaborazione retribuita nel quinquennio, di cui 18 nell’ultimo triennio?
La domanda va presentata entro il 31 dicembre 2016 da parte di coloro che, entro tale data, abbiano già maturato i requisiti.
Quanto costerà la pratica di accoglimento? È gratuita o bisogna pagare una tassa all’Ordine regionale?
Rientra nell’autonomia del Consiglio regionale dell’Ordine l’eventuale assoggettamento delle pratiche a diritti di segreteria.
Per il ricongiungimento l’importo sarà lo stesso rateizzabile? In caso di superamento dell’esame si dovrà pagare di nuovo la sessione successiva, così come fanno i praticanti?
Tutti coloro che presentano la domanda per sostenere la prova di idoneità professionale sono tenuti al versamento della tassa di esame indipendentemente dalla tipologia di praticantato svolto. La tassa, non rateizzabile, va versata ogni qualvolta viene presentata domanda di partecipazione all’esame di idoneità professionale (esame di stato).
Qual è la documentazione completa da presentare e a chi? Da chi verrà esaminata?
La documentazione è quella indicata nella delibera del 18 dicembre 2013 (www.odg.it/content/decisione-cnog-18-dicembre-2013) e verrà esaminata dal Consiglio regionale dell’Ordine presso il quale il pubblicista è iscritto.
Qual è la retribuzione minima che è necessario dimostrare per poter accedere al ricongiungimento?
In base al documento approvato, bisogna dimostrare un reddito professionale indicativamente equiparabile alla metà del minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio, come stabilito dal Ccnlg.
I costi?
Si parla di 250 euro per l’acquisto del materiale didattico necessario al corso di formazione on line di 40 ore. Tale materiale è costituito da tre volumi e da una piattaforma di insegnamento a distanza con 15 lezioni on line e 15 serie di test di verifica.
Al termine viene rilasciato un attestato che certifica la frequenza e il superamento del corso.
Altre 400 euro, invece, andranno spese per la tassa d’iscrizione all’esame di idoneità professionale (come per tutti i praticanti).
A discrezione di ogni singolo Ordine regionale restano le spese di segreteria per la presentazione della domanda.